Articolo 40
            Convocazione della prima seduta del consiglio

1.  La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata   entro   il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
proclamazione  e  deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.

2.  Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta,  e'  convocata  dal  sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano  fino  alla  elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione  dei  componenti  della  giunta  e  per  gli  ulteriori
adempimenti.  E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra  individuale  ai  sensi  dell'articolo  73  con  esclusione del
sindaco  neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea,  la  presidenza  e'  assunta  dal consigliere che, nella
graduatoria  di  anzianita'  determinata  secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4.  La  prima  seduta  del  consiglio  provinciale  e'  presieduta  e
convocata  dal  presidente  della  provincia  sino  alla elezione del
presidente del consiglio.

5.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta  del  consiglio  e'  convocata  e  presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.

6.  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa  previsione  regolamentare  nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.