Articolo 41
                   Adempimenti della prima seduta

1.  Nella  prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia stato
prodotto  alcun  reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma  del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando  sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69.

2.  Il  consiglio  comunale,  nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.