Articolo 44
           Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1.  Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze   attribuendo   alle   opposizioni   la   presidenza  delle
commissioni  consiliari  aventi  funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.

2.  Il  consiglio  comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  puo'  istituire  al  proprio  interno commissioni di
indagine    sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,   la
composizione  ed  il  funzionamento  delle  suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.