Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.