Articolo 47 
                      Composizione delle giunte 
 
  1. La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono  composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che  le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un  terzo,  arrotondato  aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a  tale
fine il sindaco e il  presidente  della  provincia,  e  comunque  non
superiore a sedici unita'. 
  2. Gli statuti, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal  comma  1,
possono fissare il numero degli assessori ovvero  il  numero  massimo
degli stessi. 
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  e  nelle
province gli assessori sono nominati dal  sindaco  o  dal  presidente
della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio,  fra
i  cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di   candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere. 
  4. Nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  lo
statuto puo' prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non
facenti  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti   di
candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla   carica   di
consigliere. 
  5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma  1,  le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: 
    a) non superiore a 4  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
10.000 abitanti;  non  superiore  a  6  nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni
con popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e  nei
capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001  e
500.000 abitanti; non superiore  a  14  nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; 
    b) non superiore a 6 per le province  a  cui  sono  assegnati  24
consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui  sono  assegnati
30 consiglieri; non superiore  a  10  per  le  province  a  cui  sono
assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle  a  cui  sono
assegnati 45 consiglieri.