Articolo 48 
                       Competenze delle giunte 
 
1. La giunta collabora con il  sindaco  o  con  il  presidente  della
provincia  nel  governo  del  comune  o  della  provincia  ed   opera
attraverso deliberazioni collegiali. 
 
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi  dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi  di  governo,  che  non
siano riservati dalla legge al consiglio e  che  non  ricadano  nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente  della  provincia  nell'attuazione
degli indirizzi generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso. 
 
3.  E',  altresi',  di  competenza  della   giunta   l'adozione   dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.