Articolo 50 
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  gli  organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 
 
2. Il sindaco e il presidente della provincia  rappresentano  l'ente,
convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non  e'
previsto  il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono   al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
 
3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e sovrintendono altresi' all'espletamento delle  funzioni  statali  e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
 
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge. 
 
5. In particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili
e urgenti sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
comunita' locale.  Negli  altri  casi  l'adozione  dei  provvedimenti
d'urgenza ivi compresa la  costituzione  di  centri  e  organismi  di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni  in  ragione
della dimensione dell'emergenza e  dell'eventuale  interessamento  di
piu' ambiti territoriali regionali. 
 
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di  piu'  comuni,
ogni  sindaco  adotta  le  misure  necessarie  fino  a   quando   non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 
 
7. Il sindaco, altresi', coordina e  riorganizza,  sulla  base  degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito  dei  criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi  pubblici,  nonche',
d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente   competenti   delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al  fine  di  armonizzare
l'espletamento dei servizi con le  esigenze  complessive  e  generali
degli utenti. 
 
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla  designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia  presso
enti, aziende ed istituzioni. 
 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate  entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero  entro  i  termini  di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato  regionale
di  controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai   sensi
dell'articolo 136. 
 
10.  Il  sindaco  e  il  presidente  della   provincia   nominano   i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e  definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 
 
11. Il sindaco e il presidente della provincia  prestano  davanti  al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento  di  osservare
lealmente la Costituzione italiana. 
 
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e  lo  stemma  della  propria  provincia,  da
portare a tracolla.