Art. 54 
     Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale 
 
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed  agli
   adempimenti demandatigli dalle leggi  in  materia  elettorale,  di
   leva militare e di statistica; 
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle  leggi  e
   dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza  e  di  polizia
   giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; 
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la  sicurezza  e
   l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 
  2. Il sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta,  con  atto
motivato  e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di  prevenire
ed  eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano   l'incolumita'   dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini  puo'  richiedere  al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 
  3. In  casi  di  emergenza,  connessi,  con  il  traffico  e/o  con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza, il sindaco puo'  modificare  gli  orari  degli  esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi  pubblici,  nonche',
d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente   competenti   delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 2. 
  4. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  2  e'  rivolta  a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese  degli  interessati,  senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 
  5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui  al
presente articolo. 
  6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare  funzionamento  dei
servizi  stessi  nonche'  per  l'acquisizione  di  dati   e   notizie
interessanti altri servizi di carattere generale. 
  7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)  del  comma
1, nonche' dall'articolo 14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni  ivi  indicate  al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non  siano  costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco  puo'  conferire  la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni  nei
quartieri e nelle frazioni. 
  8. Ove il sindaco o chi ne esercita  le  funzioni  non  adempia  ai
compiti di cui al presente articolo, il  prefetto  puo'  nominare  un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 
  9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 
  10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.