Art. 58 
                   Cause ostative alla candidatura 
 
  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque  ricoprire  le  cariche  di
presidente  della  provincia,  sindaco,   assessore   e   consigliere
provinciale  e  comunale,  presidente  e  componente  del   consiglio
circoscrizionale,  presidente   e   componente   del   consiglio   di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli  e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo  114,  presidente  e  componente  degli   organi   delle
comunita' montane: 
a) coloro che hanno riportato  condanna  definitiva  per  il  delitto
   previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il  delitto
   di associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze
   stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del  testo  unico
   approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un  delitto  di
   cui  all'articolo  7  del  citato  testo  unico,  concernente   la
   produzione o il traffico di  dette  sostanze,  o  per  un  delitto
   concernente la fabbricazione, l'importazione,  l'esportazione,  la
   vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la  pena
   della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il  trasporto
   e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per  il
   delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
   a taluno dei predetti reati; 
b) coloro che hanno  riportato  condanna  definitiva  per  i  delitti
   previsti dagli articoli 314  (peculato),  316  (peculato  mediante
   profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello
   Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),
   319 (corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio),
   319-ter  (corruzione  in  atti  giudiziari),  320  (corruzione  di
   persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; 
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
   della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per  uno  o
   piu' delitti commessi con abuso dei poteri o  con  violazione  dei
   doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico  servizio
   diversi da quelli indicati nella lettera b); 
d) coloro che sono stati condannati con sentenza  definitiva  ad  una
   pena non inferiore a  due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
   colposo; 
e) coloro  nei  cui  confronti  il  tribunale   ha   applicato,   con
   provvedimento definitivo, una misura  di  prevenzione,  in  quanto
   indiziati  di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di   cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
  2. Per tutti gli  effetti  disciplinati  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale e' equiparata a condanna. 
  3. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza: 
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o
   del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 
  4. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla.  L'organo  che  ha  provveduto
alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto  a  revocare  il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell'esistenza
delle condizioni stesse. 
  5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non  si  applicano
nei confronti di chi e' stato  condannato  con  sentenza  passata  in
giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura  di  prevenzione  con
provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge  3
agosto 1988. n. 327.