Art. 59
                 Sospensione e decadenza di diritto

  1.  Sono  sospesi  di  diritto  dalle  cariche  indicate al comma 1
dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
   delitti  indicati  all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno
   dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma,  316,
   316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per
   la  stessa  imputazione,  hanno  riportato,  dopo  l'elezione o la
   nomina,  una  condanna  ad  una  pena  non inferiore a due anni di
   reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con
   provvedimento  non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
   indiziati   di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo  13  della  legge  12  settembre  1982,  n.  646. La
   sospensione  di  diritto  consegue,  altresi',  quando e' disposta
   l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
   284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
  2.  Nel  periodo  di  sospensione  i  soggetti sospesi, ove non sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza,  non  sono  computati  al  fine  della verifica del numero
legale,   ne'   per   la  determinazione  di  qualsivoglia  quorum  o
maggioranza qualificata.
  3.  La  sospensione  cessa  di  diritto di produrre effetti decorsi
diciotto  mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini
di   cui   al   precedente   periodo   l'impugnazione   in  punto  di
responsabilita'  e'  rigettata  anche con sentenza non definitiva. In
quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso
il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
  4.  A  cura  della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico  ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano la
sospensione  sono  comunicati  al  prefetto,  il  quale, accertata la
sussistenza  di  una  causa  di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina.
  5.   La   sospensione   cessa   nel   caso  in  cui  nei  confronti
dell'interessato  venga  meno  l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione  o  provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza  di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso la
sentenza  o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere pubblicati
nell'albo  pretorio  e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina.
  6.  Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58  decade  da  essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della  sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
  7.  Quando,  in  relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli  enti  di  cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti  che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza dei
pubblici  ufficiali  degli  enti  medesimi  e  vi e' la necessita' di
verificare  che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di tipo
mafioso  nei  servizi  degli  stessi  enti, il prefetto puo' accedere
presso  gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
  8.  Copie  dei  provvedimenti  di  cui al comma 7 sono trasmesse al
Ministro  dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410, e successive modifiche ed
integrazioni.