Articolo 6 
                   Statuti comunali e provinciali 
 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
 
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati  dal  presente  testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le  forme
di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di  esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo  Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni  e  province,  della
partecipazione  popolare,   del   decentramento,   dell'accesso   dei
cittadini, alle informazioni e  ai  procedimenti  amministrativi,  lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente  previsto  dal  presente
testo unico. 
 
3.  Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme   per
assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la  presenza  di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune  e
della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni  da  essi
dipendenti. 
 
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli  con  il  voto
favorevole dei due terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale
maggioranza  non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta   in
successive sedute da tenersi entro trenta  giorni  e  lo  statuto  e'
approvato  se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole   della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 
 
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente  organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere  inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto  entra  in  vigore
decorsi  trenta  giorni  dalla  sua  affissione   all'albo   pretorio
dell'ente. 
 
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta  e
la conservazione degli statuti comunali  e  provinciali,  cura  anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.