Art. 60 
                           Ineleggibilita' 
 
  1. Non sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 
1) il Capo della Polizia, i vice capi della  polizia,  gli  ispettori
   generali di pubblica sicurezza che  prestano  servizio  presso  il
   Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato  che
   svolgano  le  funzioni  di  direttore  generale  o  equiparate   o
   superiori ed i capi di gabinetto dei ministri; 
2) nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le  loro   funzioni,   i
   Commissari  di  Governo,  i  prefetti  della  Repubblica,  i  vice
   prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 
3) nel territorio, nel quale esercitano  il  comando,  gli  ufficiali
   generali, gli ammiragli e  gli  ufficiali  superiori  delle  Forze
   armate dello Stato; 
4) nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il  loro  ufficio,   gli
   ecclesiastici ed i ministri di culto, che  hanno  giurisdizione  e
   cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
5) i titolari  di  organi  individuali  ed  i  componenti  di  organi
   collegiali  che  esercitano  poteri  di  controllo   istituzionale
   sull'amministrazione  del  comune  o  della  provincia  nonche'  i
   dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 
6) nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le  loro   funzioni,   i
   magistrati  addetti  alle  corti  di  appello,  ai  tribunali,  ai
   tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 
7) i dipendenti  del  comune  e  della  provincia  per  i  rispettivi
   consigli; 
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il  direttore
   sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 
9) i  legali  rappresentanti   ed   i   dirigenti   delle   strutture
   convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide
   con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con
   cui sono convenzionati o lo ricomprende,  ovvero  dei  comuni  che
   concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale  o  ospedaliera
   con cui sono convenzionate; 
10)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa'  per  azioni
   con capitale maggioritario  rispettivamente  del  comune  o  della
   provincia; 
11)gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di  rappresentanza
   o con poteri di organizzazione o coordinamento  del  personale  di
   istituto,  consorzio  o  azienda  dipendente  rispettivamente  dal
   comune o dalla provincia; 
12)i  sindaci,  presidenti  di   provincia,   consiglieri   comunali,
   provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro
   comune, provincia o circoscrizione. 
  2. Le cause di ineleggibilita'  di  cui  al  numero  8)  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano  cessate  almeno  centottanta
giorni prima della data di  scadenza  dei  periodi  di  durata  degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il  direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore  sanitario,  in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei  quali  sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera presso la quale abbiano  esercitato  le  proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la  data  di
accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati  e
non siano stati eletti, non possono  esercitare  per  un  periodo  di
cinque  anni  le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie   locali   e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte,  nel  collegio  elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
  3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3),  4),
5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non  hanno  effetto  se  l'interessato
cessa  dalle   funzioni   per   dimissioni,   trasferimento,   revoca
dell'incarico  o  del  comando,  collocamento  in   aspettativa   non
retribuita non oltre il giorno fissato  per  la  presentazione  delle
candidature. 
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero  9)  del  comma  1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge  23  dicembre
1978, n. 833. 
  5.  La  pubblica  amministrazione   e'   tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla  richiesta.
Ove l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni  o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione  da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
  7.  L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai   rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai  sensi  dell'articolo
81. 
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato. 
  9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del  comma  1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale.