Articolo 63
                          Incompatibilita'

1.  Non  puo'  ricoprire  la  carica  di  sindaco,  presidente  della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
   coordinamento  di  ente,  istituto o azienda soggetti a vigilanza,
   rispettivamente  da parte del comune o della provincia o che dagli
   stessi  riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in
   parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
   dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
   rappresentanza   o  di  coordinamento  ha  parte,  direttamente  o
   indirettamente,  in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
   o  appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
   societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da
   detti  enti  in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano
   dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in
   modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2)
   del presente comma;
4) colui  che  ha  lite  pendente, in quanto parte di un procedimento
   civile  od  amministrativo,  rispettivamente,  con  il comune o la
   provincia.  La  pendenza  di  una  lite  in materia tributaria non
   determina  incompatibilita'.  Qualora il contribuente venga eletto
   amministratore  comunale, competente a decidere sul suo ricorso e'
   la  commissione  del  comune  capoluogo  di  circondario  sede  di
   tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso
   sia  proposto  contro  tale  comune,  competente  a decidere e' la
   commissione  del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso
   sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e',
   in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.
   Qualora  il  ricorso  sia  proposto  contro  quest'ultimo  comune,
   competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia
   territorialmente piu' vicino:
5) colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era amministratore o
   impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di
   istituto  o  azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con
   sentenza  passata  in  giudicato,  dichiarato  responsabile  verso
   l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
   verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da
   essi  dipendenti  e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo
   un  debito  liquido  ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
   riguardi  di  detti  enti,  abbia  ricevuto  invano  notificazione
   dell'avviso  di  cui  all'articolo  46  del decreto del Presidente
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui  che,  nel  corso  del  mandato,  viene  a  trovarsi  in una
   condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.

2.  L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro
che  hanno  parte  in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte
regolarmente nei registri pubblici.

3.  L'ipotesi  di  cui  al  numero 4) del comma 1 non si applica agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.