Art. 64
             Incompatibilita' tra consigliere comunale e
           provinciale e assessore nella rispettiva giunta

  1.  La  carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la carica di
consigliere comunale e provinciale.
  2.  Qualora  un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di   assessore   nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di
consigliere  all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
  3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti,   i   parenti   ed   affini   fino   al   terzo   grado,
rispettivamente,  del  sindaco  e del presidente della provincia. Gli
stessi  non possono essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia.