Articolo 66
Incompatibilita'  per  gli  organi  delle  aziende sanitarie locali e
                             ospedaliere

1.  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore  sanitario  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile  con  quella di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di assessore della comunita'
montana.