Articolo 69
  Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

1.  Quando  successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  dal presente capo come causa di ineleggibilita'
ovvero   esista   al   momento   della   elezione   o   si  verifichi
successivamente   qualcuna   delle   condizioni  di  incompatibilita'
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.

2.  L'amministratore  locale  ha  dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.

3.  Nel  caso  in  cui  venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale  ai  sensi  del  successivo articolo 70, il temine di
dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione
del ricorso.

4.  Entro  i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma   2  il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.

5.  Qualora  l'amministratore  non  vi provveda entro i successivi 10
giorni  il  consiglio  lo  dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata  e'  ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.

6.  La  deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  consiglio e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7.  Le  deliberazioni  di  cui  al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.