Articolo 70 
                           Azione popolare 
 
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della  provincia,
consigliere comunale,  provinciale  o  circoscrizionale  puo'  essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune,
o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al  tribunale  civile,
con   ricorso   da   notificare   all'amministratore   ovvero    agli
amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente  della
provincia. 
 
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
 
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed  i  termini
stabiliti  dall'articolo  82  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 
 
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni  ed
i ricorsi previsti  dagli  articoli  82/2  e  82/3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.