Art. 72
           Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
                     superiore a 15.000 abitanti

  1.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 15.000 abitanti, il
sindaco  e'  eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto  della  presentazione  della candidatura il collegamento con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione   ha   efficacia   solo   se  convergente  con  analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per  l'elezione  del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati   alla   carica  di  sindaco,  scritti  entro  un  apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo',
con  un  unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e
per  una  delle  liste  ad  esso  collegate,  tracciando un segno sul
contrassegno  di  una  di  tali liste. Ciascun elettore puo' altresi'
votare  per  un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
  4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi.
  5.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
4,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati  alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo
turno  il  maggior  numero  di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati,  e'  ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la
lista  o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che
ha  conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'.
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al  ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5, secondo periodo,
partecipa  al  ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Detto  ballottaggio  ha luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
  7.  Per  i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono fermi i
collegamenti  con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al
primo  turno.  I  candidati  ammessi  al  ballottaggio hanno tuttavia
facolta',  entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento  con  ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento   hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con  analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati   alla   carica   di   sindaco,  scritti  entro  l'apposito
rettangolo,  sotto  il  quale  sono  riprodotti i simboli delle liste
collegate.  Il  voto  si  esprime  tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
  9.  Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato
che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita'
di  voti.  e'  proclamato  eletto  sindaco il candidato collegato. ai
sensi  del  comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva.  A  parita'  di  cifra  elettorale, e' proclamato eletto
sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.