Art. 73
           Elezione del consiglio comunale nei comuni con
               popolazione superiore a 15.000 abitanti

  1.   Le   liste   per  l'elezione  del  consiglio  comunale  devono
comprendere  un  numero  di  candidati  non  superiore  al numero dei
consiglieri   da   eleggere   e  non  inferiore  ai  due  terzi,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
  2.  Con  la  lista  di  candidati al consiglio comunale deve essere
anche  presentato  il  nome  e  cognome  del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu'  liste  possono  presentare  lo  stesso candidato alla carica di
sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
  3.  Il  voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del comma 3
dell'art.  72,  tracciando  un  segno  sul  contrassegno  della lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
  4.    L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'   effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno.
  5.  La  cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti  validi  riportati  dalla  lista  stessa in tutte le sezioni del
comune.
  6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
  7.  Non  sono  ammesse  all'assegnazione dei seggi quelle liste che
abbiano  ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e  che  non  appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato
tale soglia.
  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  10, per l'assegnazione del
numero  dei  consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate,  nel  turno  di  elezione  del  sindaco,  con i rispettivi
candidati  alla  carica  di  sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna  lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3,  4,  sino  a  concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi  si  scelgono,  fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in
numero  eguale  a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una  graduatoria  decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra'
tanti  rappresentanti  quanti  sono  i quozienti ad essa appartenenti
compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di  quoziente, nelle cifre
intere  e  decimali,  il  posto  e' attribuito alla lista o gruppo di
liste  che  ha  ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di
quest'ultima,  per  sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  9.  Nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate la cifra
elettorale  di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel
primo  turno,  e'  divisa  per  1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero  dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal
modo  i  quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni lista.
  10.  Qualora  un  candidato  alla  carica di sindaco sia proclamato
eletto  al  primo  turno,  alla  lista  o  al  gruppo  di liste a lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il  60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il
40  per  cento  dei  voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi,  sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altra  gruppo  di liste
collegate  abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
candidato  alla  carica  di  sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno,  alla  lista  o  al  gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia  gia'  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei  seggi  del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche'  nessuna  altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo  turno  abbia  gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei  voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
  11.  Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna
lista  o  gruppo  di  liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non  risultati  eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto
almeno  un  seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo
candidato  alla  carica  di  sindaco  risultato non eletto, il seggio
spettante  a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate.
  12.  Compiute  le  operazioni  di  cui  al comma 11 sono proclamati
eletti  consiglieri  comunali  i  candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali. In caso di parita' di
cifra  individuale,  sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.