Articolo 75
                 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi  uninominali  e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2.  Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il  nome  e  cognome  del  candidato  alla carica di presidente della
provincia   e  il  programma  amministrativo  da  affiggere  all'albo
pretorio.  Piu'  gruppi  possono  presentare lo stesso candidato alla
carica  di  presidente  della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare  il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegati.

3.  L'attribuzione  dei  seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.

4.  La  cifra  elettorale  di ogni gruppo e' data dal totale dei voti
validi  ottenuti  da  tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.

5.  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che  abbiano  ottenuto  al  primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi  e  che  non  appartengano  a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.

6.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di  candidati  successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del  numero  di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti  si  scelgono  i  piu'  alti,  in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A  ciascun  gruppo  di  candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti   sono   i  quozienti  ad  esso  appartenenti  compresi  nella
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il  posto  e'  attribuito  al  gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se  ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati,
i  posti  eccedenti  sono  distribuiti  tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i  gruppi  di  candidati  collegati  al  candidato  proclamato eletto
presidente  della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8.  Qualora  il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato  eletto  presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno  il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale,
a  tale  gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento
dei  seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei  consiglieri  da  attribuire  al  gruppo o ai gruppi contenga una
cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di
piu'  gruppi  con  il  candidato  proclamato  eletto  presidente, per
determinare  il  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo, si
dividono  le  rispettive  cifre  elettorali  corrispondenti  ai  voti
riportati  al  primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.

10.  Una  volta  determinato  il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo  di  candidati,  sono  in  primo  luogo proclamati eletti alla
carica  di  consigliere  i  candidati alla carica di presidente della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati   che   abbia   ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento   di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica  di
presidente   della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante  a
quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente attribuiti ai
gruppi di candidati collegati.

11.  Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri   provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12.  La  cifra  individuale  dei  candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei
voti  validi  espressi  nel  collegio  per  i candidati a consigliere
provinciale.  Nel  caso  di  candidature  presentate  in  piu'  di un
collegio  si  assume,  ai  fini  della graduatoria, la maggiore cifra
individuale riportata dal candidato.