Articolo 76
          Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1.  Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero   dell'interno  in  materia  elettorale  raccoglie  i  dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amministratori  locali, nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2.  L'anagrafe  e'  costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3.  Per  gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.

4.  Al  fine  di  assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.