Articolo 77 
                Definizione di amministratore locale 
 
1. La Repubblica tutela il  diritto  di  ogni  cittadino  chiamato  a
ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli  enti  locali
ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei  servizi  e  delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge. 
 
2. Il presente capo  disciplina  il  regime  delle  aspettative,  dei
permessi e delle indennita' degli amministratori degli  enti  locali.
Per amministratori si intendono, ai soli fini del  presente  capo,  i
sindaci,  anche  metropolitani,  i  presidenti  delle   province,   i
consiglieri dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle  province,  i
componenti delle giunte  comunali,  metropolitane  e  provinciali,  i
presidenti dei consigli  comunali,  metropolitani  e  provinciali,  i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane,  i
componenti degli organi delle unioni di comuni  e  dei  consorzi  fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.