Articolo 84
               Rimborsi spese e indennita' di missione

1.  Agli  amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di  consiglieri,  sono  dovuti  il  rimborso  delle  spese di viaggio
effettivamente  sostenute,  nonche'  la  indennita'  di missione alle
condizioni  dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2,
della  legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al
numero  2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive
modificazioni.

2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle spese o dell'indennita' di
missione   e'  effettuata  dal  dirigente  competente,  su  richiesta
dell'interessato,  corredata  della  documentazione  delle  spese  di
viaggio  e  soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalita' della missione.

3.  Agli  amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4.  I  consigli  e  le assemblee possono sostituire all'indennita' di
missione   il   rimborso   delle   spese   effettivamente  sostenute,
disciplinando  con  regolamento  i  casi  in  cui  si applica l'uno o
l'altro trattamento.