Articolo 85
 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1.  Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento  e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a  funzioni  elettive,  si  applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti  degli  enti  locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.

2.  Le  spese  che  gli  enti  locali  ritengono di sostenere, per la
partecipazione  dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita'  degli  organi  nazionali  e  regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.