Articolo 89
                                Fonti

1.   Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed
economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.

2.  La  potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto  di  quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:

a) responsabilita'   giuridiche   attinenti   ai   singoli  operatori
   nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi,   uffici,  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
   medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti  di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
   al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
   nello  svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
   ricerca;
g) disciplina  della  responsabilita'  e  delle  incompatibilita' tra
   impiego  nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
   di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per   le   assunzioni,   fanno   riferimento   ai   principi  fissati
dall'articolo  36  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

4.  In  mancanza  di  disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica  la  procedura  di  reclutamento  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5.  Gli  enti  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche,   nonche'  all'organizzazione  e  gestione  del  personale
nell'ambito  della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti.  Restano  salve  le  disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6.  Nell'ambito  delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1,  le  determinazioni  per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono assunte dai
soggetti  preposti  alla  gestione  con  la  capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.