Articolo 9
    Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del  comune  ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese
sono  a  carico  di  chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che
l'ente  costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.

3.  Le  associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13
della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  possono  proporre le azioni
risarcitorie  di  competenza  del  giudice  ordinario che spettino al
comune  e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento  e'  liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese
processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.