Articolo 93
                    Responsabilita' patrimoniale

1.  Per  gli  amministratori  e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.

2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali,  nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a  detti  agenti  devono  rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti  alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.  Gli  agenti  contabili  degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti   lo   richieda,   non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4.  L'azione  di  responsabilita'  si  prescrive in cinque anni dalla
commissione   del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori  e  dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle province e'
personale  e  non  si  estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato  illecito  arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.