Articolo 94
                    Responsabilita' disciplinare

1.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b),  c),  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente  delle  amministrazioni  locali,  compresi  gli  enti  ivi
indicati,  si  fa  luogo  alla immediata sospensione dell'interessato
dalla  funzione  o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i  provvedimenti  emanati  dal  giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria  del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai  responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.

2.  Al  personale  dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi'  le  disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.