Articolo 96
                Riduzione degli organismi collegiali

1.  Al  fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi i consigli e le giunte,
secondo  le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei  mesi  dall'inizio  di  ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati,  le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con   funzioni   amministrative   ritenuti   indispensabili   per  la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato.  Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi   a   decorrere  dal  mese  successivo  all'emanazione  del
provvedimento.  Le  relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.