Articolo 98 
                           Albo nazionale 
 
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali. 
 
2. Il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non  puo'  essere
superiore al numero dei comuni e delle province  ridotto  del  numero
delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata  ogni
due  anni  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia. 
 
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia. 
 
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa  dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e   la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione  locale
ovvero   dalla    sezione    autonoma    della    Scuola    superiore
dell'amministrazione dell'interno. 
 
5. Al relativo corso si accede  mediante  concorso  nazionale  a  cui
possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze  politiche,
economia.