Articolo 99
                               Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che    dipende    funzionalmente   dal   capo   dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  100,  la nomina ha durata
corrispondente  a  quella  del  mandato  del sindaco o del presidente
della   provincia   che   lo   ha   nominato.   Il  segretario  cessa
automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione  del  mandato del
sindaco  e  del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3.  La  nomina  e'  disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  sindaco e del
presidente   della  provincia,  decorsi  i  quali  il  segretario  e'
confermato.