Art. 12. Scarichi in acque superficiali 1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.".