Art. 12.
                   Scarichi in acque superficiali

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma
4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1
e 2.".