Art. 17.
                      Utilizzazione agronomica

  1.  L'articolo  38  del  decreto  legislativo  n.  152  del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  38  (Utilizzazione  agronomica).  - 1. Fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  19  per  le  zone  vulnerabili e dal decreto
legislativo  4  agosto  1999, n. 372, per gli impianti di allevamento
intensivo  di  cui  al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto,
l'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento, delle
acque  di  vegetazione  dei  frantoi  oleari,  sulla  base  di quanto
previsto  dalla  legge  11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque
reflue  provenienti  dalle  aziende  di cui all'articolo 28, comma 7,
lettere  a),  b)  e  c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad
esse  assimilate,  cosi'  come  individuate  in  base  al decreto del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo
3,  commi  1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero
di cui al comma 3, lettera b).
  2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica
di  cui  al  comma  1  sulla  base dei criteri e delle norme tecniche
generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato,  della  sanita'  e  dei  lavori
pubblici,  di  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto  ministeriale,  garantendo  nel  contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento
o  il  mantenimento  degli  obiettivi  di qualita' di cui al presente
decreto.
  3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati
in particolare:
    a)  le  modalita  di  attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate  nonche' specfici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi compresi quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 59, comma 11-ter.".