Art. 21.
                       Sanzioni amministrative

  1.  All'articolo  54  del  decreto legislativo n. 152 del 1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, salvo che
il  fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera
i   valori   limite   di  emissione  fissati  nelle  tabelle  di  cui
all'allegato  5,  ovvero  i  diversi  valori  limite  stabiliti dalle
regioni  a  norma  dell'articolo  28,  comma 2, ovvero quelli fissati
dall'autorita'  competente  a  norma  dell'articolo  33,  comma  1, o
dell'articolo  34,  comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da  lire  cinque  milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza
dei  valori  limite  riguarda  scarichi  recapitanti  nelle  aree  di
salvaguardia  delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui
all'articolo  21  ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di
cui  alla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque, salvo che
il  fatto  costituisca  reato  e  al di fuori delle ipotesi di cui al
comma   1,  effettua  o  mantiene  uno  scarico  senza  osservare  le
prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di  autorizzazione ovvero
fissate  ai  sensi  dell'`articolo  33,  comma  1,  e'  punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  due  milioni  a  lire
venticinque milioni.";
    c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal seguente: "4. Si applica la
sanzione   prevista   al   comma  3  a  chi  effettuando  al  momento
dell'entrata  in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue
esistenti,  non  ottempera  alle disposizioni di cui all'articolo 62,
comma 12.";
    d) il comma 5 e' soppresso;
    e)  il comma 7 e' sostituito dal seguente. "7. Salvo che il fatto
non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale
di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni
di  cui  all'articolo  62,  comma  10,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.";
    f) il comma 9 e' soppresso;
    g) dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e  la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e
dei  volumi  ovvero  l'obbligo  di  trasmissione  dei risultati delle
misurazioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 22 e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a lire dieci
milioni.  Nei  casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad
un quinto.
  10-ter.  Chiunque  non  ottempera  alla  disciplina  dettata  dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e' punito con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire due milioni a lire
venticinque milioni.".
  2.1.  L'articolo  55  del  decreto  legislativo  n. 152 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  55  (Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236). -
1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative  alle  attivita'  e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all articolo
21  e  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
  2.  Il  comma  3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988, n. 236, e' sostituito dal seguente: "3.
L'inosservanza  delle  disposizioni  dei  piani  di intervento di cui
all'articolo  18  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.".
  3.  Il  comma  4  dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  e'  cosi'  modificato: "4. I
contravventori  alle  disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni.".