Art. 23.
                           Sanzioni penali

  1.  All'articolo  59  del  decreto legislativo n. 152 del 1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua
uno  scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle   tabelle   5   e  3/A  dell'allegato  5,  senza  osservare  le
prescrizioni   dell'autorizzazione,   ovvero  le  altre  prescrizioni
dell'autorita'  competente  a  norma degli articoli 33, comma 1, e 34
comma 3, e' punito con l'arresto fino a due anni.";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione
e   la   gestione   dei   controlli  in  automatico  o  l'obbligo  di
conservazione  dei  risultati  degli stessi di cui all'articolo 52 e'
punito con la pena di cui al precedente comma 4.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Chiunque,  nell'effettuazione  di  uno scarico di acque reflue
industriali,  supera  i  valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso  di  scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i
limiti  piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  delle province
autonome o dall'autorita' competente a norma degli articoli 33, comma
1,  in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato
5,  e'  punito  con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire
cinque  milioni  a  lire  cinquanta milioni. Se sono superati anche i
valori  limite  fissati  per  le  sostanze contenute nella tabella 3A
dell'allegato  5,  si  applica  l'arresto  da  sei  mesi a tre anni e
l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di   impianti   di   trattamento   delle   acque  reflue  urbane  che
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori-limite previsti
dallo stesso comma.";
    e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  "6-bis.  Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo  di  comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non
osserva  le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5,
si  applica  la  pena  di  cui  all'articolo 51, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  6-ter.  Il  titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  28,  commi  3  e  4,  salvo  che  il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a  due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati  del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n.  689  del  1981  e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
  6-quater.  Chiunque  non  ottempera  alla  disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con le sanzioni
di cui all'articolo 59, comma 1.";
    f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10.  Nei  casi  previsti  dal comma 9, il Ministro della sanita' e
dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente,
ai   quali  sono  inviati  copia  delle  notizie  di  reato,  possono
indipendentemente  dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno
per   quanto   di   competenza,   la  sospensione  in  via  cautelare
dell'attivita'  di  molluschicoltura  e,  a  seguito  di  sentenza di
condanna  o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale  definitive,  valutata  la  gravita' dei fatti,
disporre la chiusura degli impianti.";
    g) dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque
effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei
fanghi  nelle  acque  marine  mediante  immersione  da  nave, scarico
attraverso   condotte   ovvero   altri   mezzi  o  comunque  effettua
l'attivita' di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere
munito  dell'autorizzazione  di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  11-ter.  Chiunque  effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti
di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei  frantoi oleari,
nonche'  delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende  agroalimentari di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e
delle  procedure  ivi  previste  ovvero  non  ottemperi  al divieto o
all'ordine  di  sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto
articolo  e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici
milioni  o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a
chiunque  effettua  l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e
delle procedure di cui alla normativa vigente.".