Art. 4.
                           Aree sensibili

  1.  L'articolo  18  del  decreto  legislativo  n.  152  del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono individuate
secondo i criteri dell'allegato 6.
  2.   Ai   fini  della  prima  individuazione  sono  designate  aree
sensibili:
    a)  i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua a esse
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsi
d'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa.
  3.   Resta   fermo   quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
  4.  Sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nell'allegato 6 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  le  regioni,  entro  un  anno dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, possono designare ulteriori
aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel
comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
  5.  Le  regioni,  sulla  base dei criteri previsti dall'allegato 6,
delimitano  i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.
  6.  Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree
sensibili   e  dei  rispettivi  bacini  drenanti  che  contribuiscono
all'inquinamento delle aree sensibili.
  7.  Le  nuove  aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6
devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla
identificazione.".