Art. 7.
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.  All'articolo  23  del  decreto legislativo n. 152 del 1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'articolo 12-bis
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo
5  del  decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'  definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito
il  minimo  deflusso  vitale,  tenuto  conto  delle  possibilita'  di
utilizzo  di  acque  reflue  depurate  o  di quelle provenienti dalla
raccolta  di  acque  piovane,  sempre che cio' risulti economicamente
sostenibile.  Nelle  condizioni  del  disciplinare  sono fissate, ove
tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative
dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si
tiene  conto  della necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo
tra  i  prelievi  e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al
fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e
quant'altro  sia  utile  in funzione del controllo del miglior regime
delle acque.
  2.  L'utilizzo  di  risorse  qualificate  con  riferimento a quelle
prelevate  da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano,
puo'  essere  assentito per usi diversi da quello potabile sempre che
non  vi  sia  possibilita'  di  riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti  dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo
sia   economicamente   insostenibile,   solo   nei   casi   di  ampia
disponibilita'   delle   risorse   predette,   di  accertata  carenza
qualitativa     e    quantitativa    di    fonti    alternative    di
approvvigionamento;  in tal caso, il canone di utenza per uso diverso
da quello potabile e' triplicato.
  3.  Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti
sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.";
    b)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'articolo 17 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi
3  e  4,  della  legge  5  gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o
utilizzare  acqua  pubblica  senza  un  provvedimento autorizzativo o
concessorio  dell'Autorita'  competente.  Nel  caso di violazione del
disposto   del  comma  1,  l'amministrazione  competente  dispone  la
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro  adempimento  o  comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e'
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque  milioni  a  lire  cinquanta  milioni. Nei casi di particolare
tenuita'  si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila  a  lire  tre  milioni.  Alla  sanzione  prevista dal
presente  articolo  non  si applica il pagamento in misura ridotta di
cui  all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni
caso  dovuta  una  somma  pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie  cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione
provvisoria  del  prelievo  in  presenza  di  particolari  ragioni di
interesse  pubblico  generale, purche' l'utilizzazione non risulti in
palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque.";
    c)  il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: "6. Fatta salva la
normativa  transitoria  di  attuazione  dell'articolo 1 della legge 5
gennaio  1994,  n.  36,  per  le derivazioni o utilizzazioni di acqua
pubblica,  in  tutto  o in parte abusivamente in atto, la sanzione di
cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia
presentata  domanda  in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono
soggetti  a  tale  adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro
che  abbiano  presentato comunque domanda prima della data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  La  concessione  in sanatoria e'
rilasciata  nel  rispetto  della  legislazione vigente e delle utenze
regolarmente  assentite.  In  pendenza  del  procedimento istruttorio
della  concessione  in  sanatoria,  l'utilizzazione  puo' proseguire,
fermo   restando   l'obbligo  del  pagamento  del  canone  per  l'uso
effettuato  e  il  potere  dell'autorita' concedente di sospendere in
qualsiasi  momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti
di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita'.";
    d)  dopo  il  comma  6 e' inserito il seguente: "6-bis. I termini
previsti  dall'articolo  1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  18  febbraio  1999,  n.  238,  per la presentazione delle
domande  di  riconoscimento  o  di  concessione  preferenziale di cui
all'articolo  4  del  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n. 1775, e
dall'articolo  2  della  legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce
dei  pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni
demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.";
    e)  il  comma  7  e'  sostituito dal seguente: "7. Il primo comma
dell'articolo  21  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato  dal  comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e' sostituito dal seguente:
  "Tutte  le  concessioni  di  derivazione sono temporanee. La durata
delle  concessioni,  salvo quanto disposto al secondo comma, non puo'
eccedere  i  trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma
la  disciplina  di  cui  all'articolo  12, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .";
    f)  il  comma  8  e'  sostituito  dal seguente: "8. Il comma 7 si
applica  anche  alle  concessioni  di  derivazione  gia'  rilasciate.
Qualora  la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma
7,  risulti  anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel
provvedimento   di   concessione,  le  relative  derivazioni  possono
continuare   ad   essere   esercitate  sino  alla  data  di  scadenza
originaria,  purche'  venga  presentata  domanda entro il 31 dicembre
2000,  fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22,
e  sempre  che  alla  prosecuzione  della  derivazione  non  osti uno
specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso
idroelettrico  di  pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso
il  termine  di  trenta  anni fissato dal comma 7, sono prorogate per
ulteriori  trenta  anni a far data dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa
domanda  entro  il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o
parere  dell'ente  gestore  qualora  la  concessione  ricada  in area
protetta,  ove  si  verifichino la mancanza dei presupposti di cui al
comma  1  procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate  dal  relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il
prelievo, ovvero alla revoca.";
    g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "9-bis.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto
il   territorio   nazionale   e'   assoggettato  a  tutela  ai  sensi
dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  9-ter.  Le  regioni  disciplinano  i procedimenti di rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive  sulla  gestione  del  demanio  idrico emanate, entro il 30
settembre  2000,  ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p), del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro
dei  lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita'
di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi
o  in  canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita'
di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque
sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del
regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775, laddove sia necessario
garantire  l'equilibrio  del  bilancio  idrico  di cui all'articolo 3
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  9-quater.  Il  comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994,
n.  36,  come  modificato  dall'articolo  28, camma 2, della legge 30
aprile 1999, n. 136, e' sostituito dal seguente:
  "Il  riconoscimento  e  la  concessione  preferenziale  delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto  dell'articolo  1,  nonche' le concessioni in sanatoria, sono
rilasciati  su  parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.
Gli  enti  gestori  di  aree  protette  verificano le captazioni e le
derivazioni   gia'   assentite  all'interno  delle  aree  protette  e
richiedono  all'autorita'  competente  la modifica delle quantita' di
rilascio  qualora  riconoscano  alterazioni degli equilibri biologici
dei  corsi  d'acqua  oggetto  di captazione, senza che cio' possa dar
luogo  alla  corre-sponsione  di  indennizzi  da parte della Pubblica
amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.".
  9-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo  25 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e' abrogato.".