Art. 2. Ufficio individuato per la consegna 1. Le operazioni relative alla consegna degli immobili di cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3. 2. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti d'uso di cui risultano destinatari, nonche' un'ulteriore verifica degli estremi catastali presso i competenti uffici finanziari. 3. Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi verbali di consegna.