Art. 2.
                 Ufficio individuato per la consegna
  1.  Le  operazioni  relative  alla  consegna  degli immobili di cui
all'articolo  1  ai  competenti  uffici  del demanio dello Stato sono
effettuate  per  il  Ministero  delle  comunicazioni  dal funzionario
incaricato  dal  direttore  generale per gli affari generali e per il
personale  in  contraddittorio  con  il  funzionario  incaricato  dal
Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di
cui all'articolo 3.
  2. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire
la  corretta  individuazione  dei beni da trasferire, gli ispettorati
territoriali  del  Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova
ricognizione   dei   beni  e  dei  diritti  d'uso  di  cui  risultano
destinatari,  nonche'  un'ulteriore  verifica degli estremi catastali
presso i competenti uffici finanziari.
  3.  Le  risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi
verbali di consegna.