Art. 3.
                         Verbali di consegna
  1.  I  verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato,
che  fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere
ogni   notizia  idonea  ad  individuare  i  beni  che  non  risultino
accatastati.
  2.  I  verbali,  corredati,  ove  possibile,  di  planimetrie e dei
relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno
per ciascuna delle parti interessate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Cardinale, Ministro delle comunicazioni
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8