Art. 3. Verbali di consegna 1. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati. 2. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8