Art. 2.
  1.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  345  del  1999 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  9. - 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
sostituito  dal  seguente:  "Art.  8.  - 1. I bambini nei casi di cui
all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al
lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno adibiti a seguito di visita medica.
  2.  L'idoneita'  dei  minori  indicati  al  comma  1  all'attivita'
lavorativa  cui  sono  addetti  deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
  3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura  e  spese  del  datore  di lavoro, presso un medico del Servizio
sanitario nazionale.
  4.  L'esito  delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
  5.  Qualora  il  medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a
tutti  o  ad  alcuni  dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve
specificare  nel  certificato  i  lavori  ai quali lo stesso non puo'
essere adibito.
  6.   Il  giudizio  sull'idoneita'  o  sull'inidoneita'  parziale  o
temporanea  o  totale del minore al lavoro deve essere comunicato per
iscritto  al  datore  di  lavoro,  al  lavoratore e ai titolari della
potesta'  genitoriale.  Questi  ultimi  hanno  facolta' di richiedere
copia della documen-tazione sanitaria.
  7.  I  minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei
ad  un  determinato  lavoro  non possono essere ulteriormente adibiti
allo stesso.
  8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
  9.  Il  controllo  sanitario  di  cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto  legislativo  n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la
cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
  10.  In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n.
277  del  1991,  per  gli adolescenti la cui esposizione personale al
rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo
sanitario non possono essere superiori all'anno. ".
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 345,
          vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 17 ottobre 1967, n. 977,
          vedi note alle premesse.
              - Il   decreto  legislativo  n.  626  del  1994,  reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/655/CEE,  90/269,  90/270/CEE,  90/394/CEE,
          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro".
              - Il   titolo   I,   capo   IV  del  succitato  decreto
          legislativo,   cosi'   recita:   "Capo  IV  -  Sorveglianza
          sanitaria".
              - Si trascrive per opportuna conoscenza, anche il testo
          dell'art. 16:
              "Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
          La  sorveglianza  sanitaria e' effettuata nei casi previsti
          dalla normativa vigente.
              2.  La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal
          medico competente e comprende:
                a) accertamenti   preventivi   intesi   a  constatare
          l'assenza  di  controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
          sono  destinati,  ai  fini  della  valutazione  della  loro
          idoneita' alla mansione specifica;
                b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla mansione specifica.
              3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
          clinici  e  biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati al
          rischio ritenuti necessari dal medico competente".
              - Il  decreto  legislativo  n.  277 del 15 agosto 1991,
          reca:   "Attuazione  delle  direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212".
              - I  commi  1  e  3  dell'art. 44 del succitato decreto
          legislativo cosi' recitano:
              "Art.  44  (Controllo  sanitario). - 1. I lavoratori la
          cui  esposizione  quotidiana  personale al rumore supera 85
          dBA,  indipendentemente  dall'uso  di  mezzi individuali di
          protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
              2. (Omissis).
              3.  La  frequenza  delle visite successive e' stabilita
          dal  medico  competente.  Gli intervalli non possono essere
          comunque  superiori  a  due  anni  per  lavoratori  la  cui
          esposizione  quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un
          anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore
          a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48".