Art. 3. 1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita dalla seguente: "Mansioni"; b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e' sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d."; c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e' sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) "; d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 e' premesso il seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso."; e) al punto II, il numero 7) e' sostituto dal seguente: "7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni."; f) al punto II, il numero 13) e' soppresso; g) al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto."; h) al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale."; i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
Note all'art. 3: - Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle premesse. - Il testo vigente dell'allegato I della succitata legge come modificata dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: Allegato I I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP- d. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilita' di effetti irreversibili (R40); 3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) puo' ridurre la fertilita' (R60); 8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibiliz-zazione per contatto con la pelle (R43) ; 1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. II. Processi e lavori: 1) Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500oC come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) (Soppresso). 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". - L'art. 115 del succitato decreto legislativo cosi' recita: "Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; b) anni quattordici per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare: 1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose: autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. 5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta se si tratta di animali. 6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".