Art. 3.
  1.  All'allegato  I  alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto
dall'articolo  15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita
dalla seguente: "Mansioni";
    b)  la  lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e'
sostituita   dalla   seguente:   "b)  rumori  con  esposizione  media
giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
    c)  la  lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e'
sostituita  dalla  seguente:  "c)  sostanze  e preparati classificati
irritanti  (Xi)  e  comportanti  il rischio, descritto dalla seguente
frase,  che  non  sia  evitabile  mediante  l'uso  di  dispositivi di
protezione   individuale:   "puo'   provocare  sensibilizzazione  per
contatto con la pelle (R43) ";
    d)  al  punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1
e'  premesso  il  seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle
specifiche  fasi  del processo produttivo e non all'attivita' nel suo
complesso.";
    e)  al  punto  II,  il  numero  7) e' sostituto dal seguente: "7)
Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle
armature esterne alle costruzioni.";
    f) al punto II, il numero 13) e' soppresso;
    g)  al  punto  II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27.
Condotta  dei  veicoli  di trasporto, con esclusione di ciclomotori e
motoveicoli  fino  a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo
115  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e di macchine
operatrici  semoventi  con  propulsione  meccanica, nonche' lavori di
pulizia  e  di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che
sono in moto.";
    h)  al  punto  II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33)
Cernita  e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso
di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
    i)  al  punto  II,  al  numero  34),  dopo  le  parole:  "pistole
fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
 
          Note all'art. 3:
              - Per  la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle
          premesse.
              - Il  testo  vigente  dell'allegato  I  della succitata
          legge  come  modificata  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:

                                                           Allegato I

          I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
              1. Agenti fisici:
                a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale,
          ad  esempio  in  contenitori  sotto  pressione,  immersione
          sottomarina,  fermo  restando  le  disposizioni  di  cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
          321;
                b) rumori con esposizione media giornaliera superiore
          a 90 decibel LEP- d.
              2. Agenti biologici:
                a) agenti  biologici  dei  gruppi 3 e 4, ai sensi del
          titolo  VIII  del  decreto legislativo n. 626 del 1994 e di
          quelli  geneticamente  modificati  del  gruppo II di cui al
          decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  91,  e al decreto
          legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
              3. Agenti chimici:
                a) sostanze  e  preparati  classificati  tossici (T),
          molto   tossici   (T+),  corrosivi  (C),  esplosivi  (E)  o
          estremamente   infiammabili   (F+)  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1997,   n.   52,   e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  e  del  decreto legislativo
          16 luglio 1998, n. 285;
                b) sostanze  e  preparati classificati nocivi (Xn) ai
          sensi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  punto  3a) e
          comportanti  uno  o  piu'  rischi  descritti dalle seguenti
          frasi:
                  1)  pericolo  di  effetti irreversibili molto gravi
          (R39);
                  2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
                  3)   puo'   provocare   sensibilizzazione  mediante
          inalazione (R42);
                  4)  puo'  provocare  sensibilizzazione per contatto
          con la pelle (R43);
                  5)  puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie
          (R46);
                  6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di
          esposizione prolungata (R48);
                  7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
                  8)  puo'  danneggiare  i  bambini  non  ancora nati
          (R61);
                c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
          comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che
          non   sia   evitabile  mediante  l'uso  di  dispositivi  di
          protezione  individuale: "puo' provocare sensibiliz-zazione
          per contatto con la pelle (R43) ;
                  1)   puo'   provocare   sensibilizzazione  mediante
          inalazione (R42);
                  2)  puo'  provocare  sensibilizzazione per contatto
          con la pelle (R43);
                d) sostanze  e  preparati  di  cui  al titolo VII del
          decreto legislativo n. 626 del 1994;
                e) piombo e composti;
                f) amianto.
              II. Processi e lavori:
                1)  Il  divieto e' riferito solo alle specifiche fasi
          del   processo  produttivo  e  non  all'attivita'  nel  suo
          complesso;  processi  e lavori di cui all'allegato VIII del
          decreto legislativo n. 626.
                2)  Lavori  di  fabbricazione  e  di manipolazione di
          dispositivi,   ordigni   ed   oggetti   diversi  contenenti
          esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
                3)  Lavori  in  serragli  contenenti animali feroci o
          velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
                4) Lavori di mattatoio.
                5)    Lavori    comportanti   la   manipolazione   di
          apparecchiature  di  produzione,  di  immagazzinamento o di
          impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
                6)  Lavori  su  tini,  bacini,  serbatoi, damigiane o
          bombole contenenti agenti chimici di cui al punto.
                7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento
          e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
                8)   Lavori  comportanti  rischi  elettrici  da  alta
          tensione  come  definita  dall'art.  268  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
                9)  Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina
          e che sono pagati a cottimo.
                10)  Esercizio  dei  forni  a temperatura superiore a
          500oC  come  ad  esempio quelli per la produzione di ghisa,
          ferroleghe,  ferro  o  acciaio;  operazioni di demolizione,
          ricostruzione   e   riparazione  degli  stessi;  lavoro  ai
          laminatoi.
                11) Lavorazioni nelle fonderie.
                12) Processi elettrolitici.
                13) (Soppresso).
                14)  Produzione  dei  metalli ferrosi e non ferrosi e
          loro leghe.
                15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
                16)   Lavorazioni   di   escavazione,   comprese   le
          operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e
          smontaggio  delle  armature,  di  conduzione  e manovra dei
          mezzi meccanici, di taglio dei massi.
                17)  Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere
          e industria estrattiva in genere.
                18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce,
          limitatamente   alle   fasi   di   taglio,   frantumazione,
          polverizzazione,    vagliatura   a   secco   dei   prodotti
          polverulenti.
                19) Lavorazione dei tabacchi.
                20)    Lavori    di    costruzione,   trasformazione,
          riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi
          i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
                21) Produzione di calce ventilata.
                22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
                23)   Manovra  degli  apparecchi  di  sollevamento  a
          trazione   meccanica,   ad   eccezione   di   ascensori   e
          montacarichi.
                24)   Lavori   in   pozzi,   cisterne   ed   ambienti
          assimilabili.
                25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
                26)    Lavorazione,    produzione   e   manipolazione
          comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
                27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione
          di  ciclomotori  e  motoveicoli  fino  a 125 cc., in base a
          quanto  previsto  dall'art.  115  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi
          con  propulsione  meccanica, nonche' lavori di pulizia e di
          servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono
          in moto.
                28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
                29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
                30)  Pulizia  di  camini  e focolai negli impianti di
          combustione.
                31)  Apertura,  battitura, cardatura e pulitura delle
          fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e
          dei peli.
                32)  Produzione  e  lavorazione  di  fibre minerali e
          artificiali.
                33)  Cernita  e  trituramento  degli  stracci e della
          carta   usata   senza  l'uso  di  adeguati  dispositivi  di
          protezione individuale.
                34)  Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole
          ad  albero  flessibile  e  altri strumenti vibranti; uso di
          pistole fissachiodi di elevata potenza.
                35) Produzione di polveri metalliche.
                36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico
          o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
                37)  Lavori  nelle macellerie che comportano l'uso di
          utensili taglienti, seghe e macchine per tritare".
              - Il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          "Nuovo codice della strada".
              - L'art.  115  del  succitato decreto legislativo cosi'
          recita:
              "Art.  115  (Requisiti  per  la  guida dei veicoli e la
          conduzione  di  animali).  - 1. Chi guida veicoli o conduce
          animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
          e aver compiuto:
                a) anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
          animale  o  condurre  animali  da tiro, da soma o da sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
                b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
                c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
          fino  a  125  cc che non trasportino altre persone oltre al
          conducente;  macchine  agricole  o  loro  complessi che non
          superino  i  limiti  di  sagoma  e  di peso stabiliti per i
          motoveicoli  e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
          cui  guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria A,
          sempreche'   non   trasportino   altre   persone  oltre  al
          conducente;
                d) anni diciotto per guidare:
                  1)  motoveicoli;  autovetture  e autoveicoli per il
          trasporto  promiscuo di persone e cose: autoveicoli per uso
          speciale,  con o senza rimorchio; macchine agricole diverse
          da  quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino
          altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
                  2)  autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
          autotreni,  autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
                  3)  i  veicoli  di  cui  al  punto  2) la cui massa
          complessiva  a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
          o  dei  semirimorchi,  superi  7,5  t, purche' munito di un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
                e) anni  ventuno  per  guidare:  i  veicoli di cui al
          punto  3)  della  lettera  d), quando il conducente non sia
          munito   del  certificato  di  abilitazione  professionale;
          motocarrozzette  ed  autovetture in servizio di piazza o di
          noleggio  con  conducente;  autobus,  autocarri, autotreni,
          autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di persone, nonche' i
          mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
                a) anni   sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati  la cui massa complessiva a pieno carico sia
          superiore a 20 t;
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,    autoarticolati,   autosnodati,   adibiti   al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per  anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
          consegua  uno  specifico  attestato  sui requisiti fisici e
          psichici  a seguito di visita medica specialistica annuale,
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
              3.  Chiunque  guida  veicoli o conduce animali e non si
          trovi  nelle  condizioni richieste dal presente articolo e'
          soggetto,  salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventunomiladuecento               a               lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento. Qualora trattasi di
          motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  lire  duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
          novecentosessantanovemilaseicento.
              4.  Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
          categoria  A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
          a  125  cc  o che trasporta altre persone su motoveicoli di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          sessantamilaseicento                 a                 lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.
              5.  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita' di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone  che  non si trovino nelle condizioni richieste dal
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma da lire sessantamilaseicento a
          lire  duecentoquarantaduemilaquattrocento  se  si tratta di
          veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da   lire   trentaseimilatrecentosessanta   a  lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta se si tratta di
          animali.
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per giorni
          trenta,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI".