Art. 4. 1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati: a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977; b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Veronesi, Ministro della sanita' De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro per gli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 4: - Per la legge 17 ottobre 1997, n. 977, vedi note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, reca: "Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, reca: "Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".