Art. 4.
  1.  L'articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  345  del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  16.  -  1.  Fino  alla  data del 20 ottobre 2000 non trovano
applicazione  le  disposizioni  dell'articolo  7,  nella parte in cui
sostituisce  i  commi  1  e  2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre
1967,  n.  977,  nonche'  del  comma  2,  lettera  a),  limitatamente
all'abrogazione  dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della
lettera c).
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
    a)  gli  articoli  5,  9,  10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17
ottobre 1967, n. 977;
    b)  il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n.
36;
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.
432.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Dini, Ministro per gli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 4:
              - Per  la legge 17 ottobre 1997, n. 977, vedi note alle
          premesse.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio
          1971,  n.  36, reca: "Determinazione dei lavori leggeri nei
          quali   possono  essere  occupati  fanciulli  di  eta'  non
          inferiore  ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art.
          4  della  legge  17 ottobre  1967, n. 977, sulla tutela del
          lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          1976,  n. 432, reca: "Determinazione dei lavori pericolosi,
          faticosi  e  insalubri  ai  sensi  dell'art.  6 della legge
          17 ottobre  1967,  n.  977,  sulla  tutela  del  lavoro dei
          fanciulli e degli adolescenti".