Art. 12.
                         Superfici ciclabili
  1.   Sulle  piste  ciclabili  deve  essere  curata  al  massimo  la
regolarita'  delle  superfici  per  garantire  condizioni  di agevole
transito    ai    ciclisti,   specialmente   con   riferimento   alle
pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
  2.  Sulle  piste ciclabili non e' consentita la presenza di griglie
di  raccolta  delle  acque con elementi principali paralleli all'asse
delle  piste stesse, ne' con elementi trasversali tali da determinare
difficolta' di transito ai ciclisti.