Art. 6.
               Definizioni, tipologia e localizzazione
  1.    Pista    ciclabile:   parte   longitudinale   della   strada,
opportunamente    delimitata,   riservata   alla   circolazione   dei
velocipedi.
  2. La pista ciclabile puo' essere realizzata:
    a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la
sua  sede  sia  fisicamente  separata da quella relativa ai veicoli a
motore  ed  ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali
fisicamente invalicabili;
    b)  su  corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad
unico  senso  di  marcia,  concorde  a  quello  della contigua corsia
destinata  ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto
a   quest'ultima   corsia,  qualora  l'elemento  di  separazione  sia
costituito  essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale
o da delimitatori di corsia;
    c)  su  corsia  riservata,  ricavata  dal marciapiede, ad unico o
doppio   senso   di   marcia,   qualora  l'ampiezza  ne  consenta  la
realizzazione  senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia
ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
  3.  Possono  comunque  sussistere  piste  ciclabili  formate da due
corsie riservate contigue nei seguenti casi:
    a)  sulle  strade  pedonali,  qualora  l'intensita'  del traffico
ciclistico   in   rapporto   a   quello   pedonale   ne  richieda  la
realizzazione;  in  tale caso si tratta di corsie di opposto senso di
marcia ubicate in genere al centro della strada;
    b)  sulla carreggiata stradale, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico  ne  richieda  la realizzazione; in tale caso si tratta di
corsie  ciclabili  nello  stesso  senso  di  marcia ubicate sempre in
destra  rispetto  alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.
Tale  soluzione  e'  obbligatoria  quando  sussistono  condizioni  di
particolare  intensita'  del  traffico  ciclistico  ed  il suo flusso
risulti  superiore a 1.200 unita/ora, per almeno due periodi di punta
non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
  4.  Salvo  casi  particolari, per i quali occorre fornire specifica
dimostrazione  di validita' tecnica della loro adozione ai fini della
sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualita'
su  aree di intersezione, non e' consentita la realizzazione di piste
ciclabili  a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo
stesso lato della piattaforma stradale.
  5.  In  area  urbana  la  circolazione  ciclistica  va  indirizzata
prevalentemente  su  strade  locali  e,  laddove sia pre-visto che si
svolga   con   una   consistente  intensita'  su  strade  della  rete
principale,   la  stessa  va  adeguatamente  protetta  attraverso  la
realizzazione di piste ciclabili.
  6.  In  generale  e  con riferimento specifico alla tipologia delle
strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' da
osservare che:
    a)  sulle  autostrade,  extraurbane  ed  urbane,  e  sulle strade
extraurbane  principali,  la  circolazione  ciclistica e' vietata, ai
sensi  dell'articolo  175  del  suddetto  decreto  legislativo,  e da
indirizzare sulle relative strade di servizio;
    b)  sulle  strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di
scorrimento  le  piste  ciclabili  -  ove  occorrano  - devono essere
realizzate  in  sede  propria,  salvo  i  casi  nei  quali i relativi
percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
    c)  sulle  strade  urbane  di  quartiere  e  sulle  strade locali
extraurbane,  le  piste ciclabili possono essere realizzate oltre che
in sede propria, anche su corsie riservate;
    d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano
- devono essere sempre realizzate su corsie riservate.
 
          Note all'art. 6:
              - Il   testo   dell'art.  175,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice
          della  strada", pubblicato nel supplemento ordinario n. 114
          alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, e' il seguente:
              "2.  E'  vietata  la  circolazione dei seguenti veicoli
          sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
                a) velocipedi,  ciclomotori,  motocicli di cilindrata
          inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di
          cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
                b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o
          di massa complessiva fino a 1300 kg;
                c) veicoli non muniti di pneumatici;
                d) macchine agricole e macchine operatrici;
                e) veicoli  con  carico disordinato e non solidamente
          assicurato o sporgendo oltre i limiti consentiti;
                f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto,
          se trasportano materie suscettibili di dispersione;
                g) veicoli  il  cui  carico  o  dimensioni superino i
          limiti  previsti  dagli  articoli 61 e 62, ad eccezione dei
          casi previsti dall'art. 10;
                h) veicoli  le cui condizioni di uso, equipaggiamento
          e    gommatura   possono   costituite   pericolo   per   la
          circolazione;
                i) veicoli  con carico non opportunamente sistemato e
          fissato".