Art. 8.
     Velocita' di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
  1.  La  velocita'  di  progetto,  a cui correlare in particolare le
distanze  di  arresto  e  quindi le lunghezze di visuale libera, deve
essere  definita  per  ciascun  tronco  delle piste ciclabili, tenuto
conto  che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocita'
di  20-25  km/h  e  che  in  discesa  con  pendenza  del  5%  possono
raggiungere velocita' anche superiori a 40 km/h.
  2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto
di  un  tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo, pari
ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi
per le situazioni extraurbane, nonche' di un coefficiente di aderenza
longitudinale  da  relazionare  al tipo di pavimentazione adottata e,
comunque, non superiore a 0,35.
  3.  Nel  caso  di realizzazione di piste ciclabili in sede propria,
indipendenti  dalle  sedi  viarie  destinate  ad altri tipi di utenza
stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non puo'
generalmente  superare  il  5%,  fatta  eccezione  per le rampe degli
attraversamenti  ciclabili  a  livelli  sfalsati,  per  i  quali puo'
adottarsi  una  pendenza  massima  fino  al  10%.  Ai fini dell'ampia
fruibilita'  delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la
pendenza  longitudinale  media delle piste medesime, valutata su basi
chilometriche,  non  deve superare il 2% salvo deroghe documentate da
parte  del  progettista e purche' sia in ogni caso garantita la piena
fruibilita' da parte dell'utenza prevista.
  4.  I  valori  di pendenza longitudinale massima (media e puntuale)
esposti  al  comma  3 devono essere utilizzati anche come riferimento
sostanziale  per  l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da
realizzare  su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare
o  in  adiacenza  alle stesse, in concomitanza ai criteri progettuali
esposti all'articolo 6, comma 6.
  5.  I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste
ciclabili  devono  essere  commisurati  alla  velocita'  di  progetto
prevista  e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati
dal   ciglio  interno  della  pista);  eccezionalmente,  in  aree  di
intersezione  ed  in  punti particolarmente vincolati, detti raggi di
curvatura  possono  essere ridotti a 3,00 m, purche' venga rispettata
la  distanza  di  visuale  libera  e  la  curva  venga opportunamente
segnalata,  specialmente  nel  caso e nel senso di marcia rispetto al
quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.
  6.  Il  sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocita' di
progetto  ed  al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un
adeguato  coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per
il  corretto  drenaggio  delle  acque superficiali e' sufficiente una
pendenza  trasversale  pari  al  2%, con riferimento a pavimentazioni
stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.
  7.  Ferme  restando  le  limitazioni  valide  per  tutti i veicoli,
comprese  quelle  inerenti  a  particolari  zone  di  aree urbane (ad
esempio  zone  con  limite  di  velocita'  di  30  km/h),  specifiche
limitazioni  di  velocita',  per  singoli tronchi di piste ciclabili,
dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche
plano-altimetriche   del  tracciato  possono  indurre  situazioni  di
pericolo  per  i  ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile
rispettare  i  criteri  e  gli  standards progettuali precedentemente
indicati   (per   strettoie,  curve  a  raggio  minimo  precedute  da
livellette in discesa, ecc.).