Art. 2. 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a) e b), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.