Art. 2.
  1.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  i  destinatari  del beneficio di cui all'articolo 1,
commi  1  e  2,  lettere a) e b), presentano, entro il termine del 31
marzo   2001,   apposita   dichiarazione  ai  competenti  uffici  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza
delle  modalita'  stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8,
comma  13,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e successive
modificazioni.
  2.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il
beneficio  e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  29  marzo  1994, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   77   del  2  aprile  1994,  e  successive
modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo
termine fissato al comma 1.