Art. 3.
  1.   E'  istituito  presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  il  Fondo  per  il  contenimento dei costi professionali
dell'autotrasporto,  alla  cui  dotazione, pari ad un importo di lire
330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior
gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.
  2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e
2,  si  provvede  con  la  dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel
limite massimo della dotazione medesima.