Art. 3. 1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.