Art. 5.
  1.   In  conseguenza  delle  interruzioni  tecniche  effettuate  in
attuazione  degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
ai  fini  della  tutela  dell'incremento della biomassa delle risorse
alieutiche,  nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria
nel  periodo 2 settembre-1 ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi
da  Crotone  a  Gallipoli  con  esclusione  degli uffici marittimi di
Castro,  Tricase,  Santa  Maria  di  Leuca  e  Otranto  nel periodo 3
luglio-1  agosto  2000,  e'  istituita  una misura di accompagnamento
sociale  per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che
abbiano  sospeso  l'attivita'  di  pesca  per  almeno  trenta  giorni
consecutivi.  La  misura  e'  destinata  alla  copertura  del  minimo
monetario    garantito,    corrisposta    direttamente    ai   membri
dell'equipaggio,  e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali
dovuti per il personale imbarcato.
  2.   Il   carattere   di   facoltativita'   o   di  obbligatorieta'
dell'interruzione  tecnica,  nonche'  le modalita' di attuazione e di
erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione  consultiva  centrale  della  pesca marittima di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
parte  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo  scopo  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.