(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 21)
         Art. 21 - Instaurazione del rapporto convenzionale. 
  
1. Il medico interpellato ai sensi  dell'art.  20  deve,  a  pena  di
decadenza, indicare e dichiarare, in sede di  convocazione,  l'ambito
territoriale per il quale accetta l'incarico. 
  
2. La Regione, o il soggetto  di  questa  individuato,  espletate  le
formalita' per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti  relativi
all'Azienda interessata,  la  quale  conferisce  l'incarico  a  tempo
indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma
3, con provvedimento del Direttore  Generale,  che  viene  comunicato
all'interessato mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
ricevimento dal quale decorre il termine di 90  giorni  previsto  dal
comma successivo. 
  
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di
cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena  di  decadenza  e
fatto salvo quanto previsto al comma 10, deve: 
  
- aprire nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto  conto
  delle eventuali prescrizioni di cui all'articolo 20, comma  2,  uno
  studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art.
  22 e darne comunicazione alla Azienda; 
  
-  richiedere   il   trasferimento   della   residenza   nella   zona
assegnatagli, se risiede in un altro comune; 
  
- iscriversi all'Albo Professionale della provincia  in  cui  gravita
  l'ambito carente assegnatogli, se e' iscritto in  altra  provincia.
  In tal caso  e'  sufficiente  documentare  la  presentazione  della
  domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza. 
  
4. Le Aziende avuto riguardo  a  eventuali  difficolta'  collegate  a
particolari  situazioni  locali,  possono  consentire,   sentito   il
Comitato ex art 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3,
entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni. 
  
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta  apertura  dello
studio  l'Azienda  procede  con  proprio  personale  sanitario   alla
verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti  minimi
di cui all'art. 22 e ne notifica i risultati  al  medico  interessato
assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni  per
adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine
inutilmente  il   medico   decade   dal   diritto   al   conferimento
dell'incarico. 
  
6. Le procedure di cui al comma 5 si  applicano  anche  nei  casi  di
apertura  di  ulteriori   sedi   professionali   per   l'espletamento
dell'attivita' convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto
del  medesimo  ambito  territoriale  e  nel  caso  di  variazione  di
ubicazione dello studio convenzionato per  l'assistenza  primaria  in
altro locale all'interno del medesimo ambito territoriale. 
  
7. L'incarico si intende definitivamente  conferito,  ai  fini  della
decorrenza dell'iscrizione  nell'elenco  e  della  autorizzazione  ad
acquisire le scelte  degli  assistiti,  con  la  comunicazione  della
Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza  del
termine di 15 giorni di cui  al  comma  5,  qualora  la  Azienda  non
proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque  salva
la facolta' delle Aziende di far luogo in ogni  tempo  alla  verifica
della idoneita' dello studio. 
  
8. Il medico al quale sia  definitivamente  conferito  l'incarico  ai
sensi del  presente  articolo  viene  iscritto  nell'elenco  relativo
all'ambito territoriale carente della  Azienda  che  ne  gestisce  la
posizione amministrativa. 
  
9.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento  dei  medici  negli  ambiti
territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la
Azienda puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di
un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. 
L'ammontare e le modalita' di compensazione delle  spese  per  l'uso,
comprese le spese per il suo utilizzo dell'ambulatorio pubblico, sono
oggetto di apposite determinazioni da concordarsi  nell'ambito  degli
Accordi Regionali di cui al Capo VI. 
  
10. Fatte  salve  diverse  determinazioni  regionali  nel  corso  del
rapporto  convenzionale  il  medico  puo'  essere  autorizzato  dalla
Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza  in
altro  comune  rispetto  a  quello  di  iscrizione,  in   un   ambito
territoriale di contiguita', previo parere favorevole del Comitato di
cui all'art. 11 del presente Accordo e purche' tale trasferimento non
comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 
  
11.  Al  medico  e'  fatto  divieto  di   esercitare   le   attivita'
convenzionate e ai sensi del presente accordo in studi  professionali
collocati fuori  dall'ambito  territoriale  nel  cui  elenco  egli  e
iscritto, escluso il caso di cui all'art I9, comma 14. 
  
12.  Al  medico,  al  quale  sia  stato   definitivamente   conferito
l'incarico ai sensi del presente  articolo,  e'  consentita,  per  il
valore di diffusione capillare dell'assistenza sanitaria  di  cui  al
presente Accordo e  per  il  miglioramento  della  qualita'  di  tale
assistenza, l'apertura di piu' studi per  l'esercizio  dell'attivita'
convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese
nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico e' iscritto.