(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 27)
            Art. 27 - Revoca e ricusazione della scelta. 
  
1. L'assistito  che  revoca  la  scelta  ne  da'  comunicazione  alla
competente Azienda. Contemporaneamente alla  revoca  deve  effettuare
una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 
  
2. Modalita' per garantire  la  continuita'  dell'assistenza  tra  il
medico revocato e  il  medico  scelto,  nel  primario  interesse  del
cittadino, sono disciplinate nell'ambito degli accordi regionali. 
  
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in  favore  di
un  assistito  puo'  in  ogni  tempo  ricusare  la   scelta   dandone
comunicazione  alla  competente  Azienda.  Tale  revoca  deve  essere
motivata da eccezionali e accertati  motivi  di  incompatibilita'  ai
sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  b)  del  D.L.vo  n.  502/92  e
successive modificazioni.  Tra  i  motivi  della  ricusazione  assume
particolare importanza la turbativa del  rapporto  di  fiducia.  Agli
effetti  assistenziali  la  ricusazione  decorre   dal   16o   giorno
successivo alla sua comunicazione. 
  
4. Non e'  consentita  la  ricusazione  quando  nel  Comune  non  sia
operante altro medico, salvo  che  ricorrano  eccezionali  motivi  di
incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato  di  Azienda  di
cui all'art. 11. 
  
5. I medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione  del
massimale non possono avvalersi dello strumento  di  ricusazione  per
mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima. 
  
6. Il medico  di  assistenza  primaria  puo'  comunicare  all'Azienda
l'avvenuto  decesso  del  proprio  assistito  del  quale  egli  abbia
certificato la morte, salvo verifica presso  l'anagrafe  comunale  di
residenza  dell'assistito  deceduto,  ai  fini  della  revoca   della
relativa scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento  degli
elenchi del medico interessato.