Art. 42 - Collegamento con i servizi di continuita' assistenziale. 1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e conoscenza, l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuita' assistenziale. 2. Possono essere concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative apposite linee guida, ad uso dei medici di medicina generale, sulla definizione delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione ritenuta necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici di continuita' assistenziale. 3. Il medico di assistenza primaria, ove sussistano le linee guida di cui al comma 2, e' tenuto all'osservanza del disposto di cui allo stesso comma.